Tutela

Reclami

La Società CONFIDARE S.C.p.A.  ha istituito un proprio ufficio reclami per garantire alle aziende clienti che ne avanzino richiesta, risposte sollecite ed esaustive al fine di creare una relazione basata sulla trasparenza e sulla correttezza.

Ferma restando la gratuità per il socio dell'interazione con il personale addetto alla gestione dei reclami, è possibile inviare un reclamo in forma scritta mediante:

- posta ordinaria, raccomandata a/r o consegna manuale al seguente indirizzo:

Ufficio Reclami - CONFIDARE S.C.p.A.
Via XX Settembre, 41
10121 Torino

- posta elettronica al seguente indirizzo @: ufficio.reclami@confidare.it
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo @ PEC: a.rischi@pec.confidare.it

- fax al seguente numero 011.5178019

I reclami irrituali, presentati cioè con modalità diversa dalla precedente, saranno considerati pervenuti all'Ufficio Reclami nel momento in cui siano ad esso recapitati e/o comunicati dal soggetto che li abbia ricevuti.

CONFIDARE S.C.p.A. risponderà agli eventuali reclami presentati entro 60 giorni dalla data di presentazione.
Qualora l’azienda che ha presentato il reclamo non sia soddisfatta della risposta ricevuta, potrà presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), purché non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo secondo le modalità consultabili nel sito dell’Arbitro stesso .

Rendicontazione Reclami

 

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO (ABF)

L’art. 128-bis del Testo Unico Bancario impone alle banche e agli intermediari finanziari l’adesione a sistemi di risoluzione stragiudiziale. La Banca d’Italia ha recentemente emanato le disposizioni che prevedono, tra l’altro, gli adempimenti che banche e intermediari finanziari (compresi i Confidi) sono tenuti a porre in essere per aderire al nuovo sistema, denominato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).
CONFIDARE S.C.p.A. ha aderito all’Arbitro Bancario Finanziario entro i termini previsti dalla Banca d’Italia.
E’ consultabile il sito web del sistema stragiudiziale www.arbitrobancariofinanziario.it nel quale sono disponibili oltre alle disposizioni di riferimento, tutte le informazioni sul sistema, la guida pratica all’ABF, il modulo per la presentazione dei ricorsi e le istruzioni per la compilazione.
La modulistica è visualizzabile nelle schede seguenti.

Il ricorso all’ABF esonera il cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, nel caso in cui si intenda sottoporre la controversia all’Autorità Giudiziaria. Resta tuttavia impregiudicata la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria nel caso di decisione dell’ABF ritenuta non soddisfacente.
Anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa al ricorso all’ABF, il cliente può esperire il procedimento di mediazione con ricorso ad un Organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 aggiornato al D.L. n. 69/2013 coordinato con la legge di conversione n. 98/2013, avente il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Per l'avvio dei procedimenti di conciliazione di cui sopra si rimanda al regolamento presente sul sito del Conciliatore Bancario Finanziario www.conciliatorebancario.it. L’Organismo di mediazione è comunque scelto dall'impresa affidata.